Ogni fase del procedimento sarà oggetto di colloquio con l'assistito e/o di aggiornamento via mail o lettera a massima tutela del diritto all'informazione del medesimo ed a garanzia di un sereno rapporto professionale.
Scelte processuali particolarmente delicate e rilevanti potranno essere oggetto di relazione sottoscritta da difensore ed assistito a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di informativa in capo al professionista ed in funzione di promemoria per entrambe le parti.
In ogni momento lo studio risponderà con sollecitudine a necessità di chiarimento, approfondimento e/o vaglio di nuove tematiche che l'assistito senta la necessità di richiedere.
Lo studio accetta esclusivamente incarichi nelle materie di propria competenza, nel rispetto di quel dovere di competenza sancito dagli artt. 12 e 14 del codice deontologico forense, ma soprattutto nel pieno rispetto dell'assistito e dell'importanza degli interessi che il medesimo si trova ad avere la necessità di tutelare ed, a tal fine, di affidare ad un professionista.
L'incarico non è obbligatoriamente accettato dall'avvocato e può essere rinunciato ove venga a mancare il rapporto fiduciario, compatibilmente con l'interesse primario dell'assistito di non veder pregiudicati i propri diritti di difesa, quindi non in prossimità di udienze o scadenze processuali.
L'incarico può altresì essere revocato in ogni momento e liberamente dall'assistito, il quale si premurerà di darne notizia al difensore ai fini della comunicazione allo stesso di eventuali termini e scadenze processuali. In caso di revoca o rinuncia al mandato, lo studio metterà a pronta disposizione dell'interessato la documentazione inerente il caso.
L'attività dell'avvocato è coperta dal massimo obbligo di riservatezza, in particolar modo per gli incarichi penali aventi spesso ad oggetto dati sensibilissimi.
Tale riservatezza è garantita dal segreto professionale previsto in materia civile e penale e dal codice deontologico forense. Il segreto professionale vige anche nel caso in cui, dopo un primo colloquio conoscitivo, il difensore non ritenga di accettare l'incarico o l'interessato ritenga di non conferirlo.
Gli unici soggetti autorizzati al trattamento dei dati saranno i collaboratori di studio espressamente indicati nell'informativa privacy che l'assistito sottoscriverà al momento del conferimento dell'incarico ed i sostituti processuali regolarmente nominati nell'espletamento del mandato.