Rapporti con l'assistito

“Se il pubblico ministero rappresenta la società nell’interesse della punizione della colpa, il difensore rappresenta la società nell’interesse della innocenza” da Ettore Randazzo “La giustizia nonostante”

Compenso professionale

Lo studio predispone un preventivo dei costi e dei compensi professionali sulla base di quella che è l'attività preventivabile per fase processuale, con eventuale successiva comunicazione di eventuali spese e/o compensi aggiuntivi dovuti a particolarità del procedimento sorte in corso di mandato. Il preventivo scritto è predisposto a richiesta dell'assistito ai sensi dell'art. 27, comma 2, cod. deontologico.

Articoli di riferimento nel codice deontologico

Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso

La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. [...]

Art. 29 – Richiesta di pagamento

L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno [...]

Consulenza ed aggiornamento

Ogni fase del procedimento sarà oggetto di colloquio con l'assistito e/o di aggiornamento via mail o lettera a massima tutela del diritto all'informazione del medesimo ed a garanzia di un sereno rapporto professionale.

Scelte processuali particolarmente delicate e rilevanti potranno essere oggetto di relazione sottoscritta da difensore ed assistito a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di informativa in capo al professionista ed in funzione di promemoria per entrambe le parti.

In ogni momento lo studio risponderà con sollecitudine a necessità di chiarimento, approfondimento e/o vaglio di nuove tematiche che l'assistito senta la necessità di richiedere.

Articoli di riferimento nel codice deontologico

Art. 27 – Doveri di informazione

L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. [...]

Professionalità

Lo studio accetta esclusivamente incarichi nelle materie di propria competenza, nel rispetto di quel dovere di competenza sancito dagli artt. 12 e 14 del codice deontologico forense, ma soprattutto nel pieno rispetto dell'assistito e dell'importanza degli interessi che il medesimo si trova ad avere la necessità di tutelare ed, a tal fine, di affidare ad un professionista.

L'incarico non è obbligatoriamente accettato dall'avvocato e può essere rinunciato ove venga a mancare il rapporto fiduciario, compatibilmente con l'interesse primario dell'assistito di non veder pregiudicati i propri diritti di difesa, quindi non in prossimità di udienze o scadenze processuali.

L'incarico può altresì essere revocato in ogni momento e liberamente dall'assistito, il quale si premurerà di darne notizia al difensore ai fini della comunicazione allo stesso di eventuali termini e scadenze processuali. In caso di revoca o rinuncia al mandato, lo studio metterà a pronta disposizione dell'interessato la documentazione inerente il caso.

Riservatezza

L'attività dell'avvocato è coperta dal massimo obbligo di riservatezza, in particolar modo per gli incarichi penali aventi spesso ad oggetto dati sensibilissimi.

Tale riservatezza è garantita dal segreto professionale previsto in materia civile e penale e dal codice deontologico forense. Il segreto professionale vige anche nel caso in cui, dopo un primo colloquio conoscitivo, il difensore non ritenga di accettare l'incarico o l'interessato ritenga di non conferirlo.

Gli unici soggetti autorizzati al trattamento dei dati saranno i collaboratori di studio espressamente indicati nell'informativa privacy che l'assistito sottoscriverà al momento del conferimento dell'incarico ed i sostituti processuali regolarmente nominati nell'espletamento del mandato.

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