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Rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione: rilevano gli elementi sopravvenuti martedì 17.03.2020
La Prefettura di Verona ha accolto il ricorso gerarchico proposto da un cittadino straniero contro il diniego da parte della Questura di Verona della richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione riconoscendo validità agli elementi sopravvenuti dopo la richiesta di rinnovo del permesso.
Il cittadino straniero, prima titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in seguito alla perdita del lavoro otteneva un permesso per attesa occupazione, il cui rinnovo veniva rifiutato dalla Questura nonostante la presenza di più contratti di lavoro, di breve durata ma continuativi.
La difesa ha richiamato questi contratti di lavoro successivi alla richiesta del rinnovo del permesso per attesa occupazione ed ha in ogni caso sottolineato anche la rinnovabilità di questa tipologia di permesso, come prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno di data 03.10.2016.
Il Prefetto di Verona ha accolto il ricorso gerarchico affermando che secondo il “prevalente orientamento giurisprudenziale si deve tenere conto delle sopravvenienze favorevoli al ricorrente emerse nel corso del procedimento gerarchico”, come imposto dallo stesso art. 22 T.U. Immigrazione che rimanda alla disposizione dell’art. 5 co. 5 (D. Lgs. 286/1998).
E’ stata quindi valutata positivamente la sussistenza in capo al cittadino straniero del rapporto di lavoro subordinato in corso durante la pendenza del ricorso e la situazione familiare dello stesso, padre di minore cittadino italiano.
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