Categorie
Riconoscimento delle condizioni di detenzione inumana
22 nov

Riconoscimento delle condizioni di detenzione inumana sabato 22.11.2014

Arrivano le prime pronunce del Magistrato di Sorveglianza di Verona sui reclami proposti ai sensi del nuovo art. 35ter o.p. per l'accertamento della lesione dei diritti soggettivi del detenuto, previsti dall'art. 3 Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa di condizioni di detenzione inumana e degradante, con richiesta da parte delle persone attualmente detenute di ottenere a titolo riparatorio una riduzione di pena nella misura di un giorno ogni dieci trascorsi in tali accertate condizioni (10%). Con le recentissime ordinanze, il Magistrato di Sorveglianza ha stabilito, sulla base di opportuna perizia tecnica sull'estensione della superficie calpestabile delle celle, che le condizioni detentive nella casa circondariale di Verona siano sicuramente inumane per i periodi trascorsi in numero di quattro detenuti in una camera detentiva di tipo standard. Allorché quattro persone si ritrovino a dividere la cella, infatti, lo spazio vitale per ognuno è di 2,96 mq., quindi inferiore ai 3 mq. previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quale metratura entro la quale la detenzione è sicuramente inumana e degradante, quindi confliggente con l'art. 3 CEDU. Peraltro, la misurazione di tale spazio vitale veniva operata dal Magistrato di Sorveglianza di Verona detraendo dalla superficie calpestabile della cella, il bagno e lo spazio occupato dagli armadi pensili e dal radiatore, in quanto spazi non utilizzabili dai detenuti. In tema la giurisprudenza è attualmente molto varia, leggendosi pronunce in cui vengono scomputate dalla superficie fruibile altresì tavolo, sedie e letti, così scendendosi, nel caso concreto delle celle veronesi, ad uno spazio vitale ben inferiore ai 3 mq per detenuto. Ad oggi, la Sorveglianza di Verona non si è pronunciata invece sulle condizioni detentive in caso di spazio fruibile per singolo detenuto superiore ai 3 mq, non valutando le condizioni igienico-sanitarie e trattamentali pur indicate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quali ulteriori parametri utili a determinare la dignità delle condizioni detentive ove lo spazio vitale disponibile sia ricompreso tra i 3 ed i 4 mq.. Si attendono quindi gli sviluppi giurisprudenziali ed il consolidarsi di un orientamento uniforme a livello nazionale circa i criteri di calcolo dello spazio vitale.

Condividi sui social
Lascia un commento su questo articolo
Categorie Articoli più letti
Guida in stato di ebbrezza
Codice della Strada 12/11/2014 Guida in stato di ebbrezza Leggi tutto
Sospensione della patente
Codice della Strada 10/09/2014 Sospensione della patente Leggi tutto
Cyberbullismo
Reati contro il patrimonio 22/10/2015 Cyberbullismo Leggi tutto
L'indirizzo IP non costituisce prova della truffa commessa a mezzo E Bay
Reati contro il patrimonio 10/09/2014 L'indirizzo IP non costituisce prova della truffa commessa a mezzo E Bay Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta? Non c'è se l'intenzione è quella di salvare l'azienda.
Reati fallimentari 10/03/2015 Bancarotta fraudolenta? Non c'è se l'intenzione è quella di salvare l'azienda. Leggi tutto
Contatta lo studio
Oppure chiama allo +39 045 2216836